Covid, reazioni avverse ai vaccini: “indennizzo di 77.469 euro in caso di decesso”

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E’ quanto previsto nell’ultimo decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri: in totale sono stati stanziati 50 milioni di euro per il 2022 e in 100 milioni annui a decorrere dal 2023

In caso di morte a causa del vaccino anti-Covid, ai familiari della vittima è previsto un indennizzo pari a 77.469 euro. E’ quanto si apprende dal decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri, che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. All’interno della relazione del servizio studi di Camera e Senato sul decreto Sostegni-ter, precisamente l’Articolo 20, comma 1, si focalizza sul tema “Indennizzi per menomazioni permanenti derivanti da vaccinazioni contro il COVID-19” che, appunto, “estende la disciplina di riconoscimento di un indennizzo per le lesioni o infermità, originate da vaccinazione contro il COVID-19 e dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica (oppure il decesso), ai casi in cui l’evento riguardi soggetti non tenuti all’obbligo della vaccinazione in oggetto”.

L’estensione concerne l’indennizzo di cui all’articolo 2 della L. 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, previsto per i casi in cui la menomazione suddetta (o il decesso) derivi da vaccinazioni obbligatorie, da alcune delle vaccinazioni raccomandate o da altre specifiche fattispecie in ambito sanitario. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla suddetta norma di estensione, quantificati in 50 milioni di euro per il 2022 e in 100 milioni annui a decorrere dal 2023, “il comma 1 in esame rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 32. In base al medesimo comma 1, l’ammontare corrispondente a tali oneri viene stanziato, mediante istituzione di un apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero della salute; il medesimo Dicastero provvede ai pagamenti di propria competenza e al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse per gli indennizzi di competenza di tali enti territoriali. Inoltre, si demanda a decreti ministeriali la definizione delle modalità di monitoraggio finanziario e dell’entità e delle modalità di trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse in oggetto relative agli indennizzi di competenza delle medesime”.

Si ricorda che le vaccinazioni obbligatorie “rientrano tra i trattamenti sanitari per i quali si applica, in caso di conseguenti lesioni o infermità, dalle quali derivi una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica (oppure il decesso), l’indennizzo di cui al citato articolo 2 della L. n. 210 del 1992 (legge il cui articolo 1 è ora oggetto di novella da parte del presente articolo 20, comma 1) e che alcune sentenze della Corte costituzionale hanno esteso tale tutela anche a vaccinazioni soltanto raccomandate (e quindi non obbligatorie); tuttavia, in base alla medesima giurisprudenza della Corte, gli indennizzi possono trovare applicazione per le vaccinazioni raccomandate solo in seguito ad una sentenza di illegittimità della Corte, relativa alla singola categoria di vaccinazione. Si ricorda, in ogni caso, che l’articolo 1, comma 4, della citata L. n. 210 comprende nell’ambito di applicazione dei suddetti indennizzi anche i soggetti che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o ai fini dell’accesso ad uno Stato estero, si siano sottoposti a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie”.

Nell’ambito di tale quadro complessivo, la novella di cui al presente articolo 20, comma 1, estende l’ambito di applicazione dell’indennizzo ai casi in cui la menomazione suddetta (oppure il decesso), derivante dalla vaccinazione contro il COVID-19, riguardi soggetti non tenuti all’obbligo della vaccinazione medesima; “l’estensione è operata purché il prodotto vaccinale somministrato rientri tra quelli raccomandati dall’autorità sanitaria italiana. L’indennizzo in esame è composto dalla somma (rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato49): della misura stabilita dalla tabella B allegata alla L. 29 aprile 1976, n. 177, in materia di trattamenti pensionistici di militari con infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio; di un importo equivalente all’indennità integrativa speciale spettante agli impiegati civili dello Stato di livello più basso”. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla citata L. n. 210 sia derivata la morte, l’avente diritto può optare fra un assegno una tantum, pari a circa 77.469 euro, e l’assegno summenzionato, il quale, solo nel caso suddetto di decesso, è reversibile; qualora si opti per quest’ultimo, l’assegno è riconosciuto per quindici anni (mentre ha natura permanente per il soggetto menomato in vita).

Si ricorda che i soggetti rientranti nell’ambito di applicazione dell’indennizzo “sono anche esenti dalle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (tickets), inerenti a medicinali o prestazioni necessari per la diagnosi o la cura delle patologie oggetto dell’indennizzo medesimo”. Si ricorda altresì che, esclusivamente per le menomazioni in esame derivanti da vaccinazioni obbligatorie, “la disciplina prevede altresì il riconoscimento di un assegno una tantum, relativo al periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e la data di decorrenza dell’indennizzo summenzionato (si ricorda che quest’ultimo decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda); l’assegno una tantum è pari, per ciascun anno rientrante nel computo, al 30 per cento dell’indennizzo suddetto, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria. Tale assegno non è oggetto dell’estensione in esame (relativa alle vaccinazioni contro il COVID-19 raccomandate). Si valuti l’opportunità di chiarire se questo beneficio spetti per il caso di menomazione – relativa ad un soggetto tenuto all’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 – derivante da una somministrazione del medesimo vaccino effettuata prima dell’entrata in vigore dell’obbligo”.

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