Reggina, respinto il ricorso sulla penalizzazione: “è inammissibile”

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Per la Reggina restano i due punti di penalizzazione e per il Presidente Gallo rimangono i 45 giorni di deferimento. Il Tribunale Federale Nazionale, infatti, ha respinto il ricorso del club: le motivazioni della difesa (impossibilità a provvedere al pagamento delle scadenze per via del lutto e del grave malore al patron amaranto) non sono state accolte. A detta del tribunale, la Reggina doveva prepararsi ad “un’adeguata organizzazione ed una prudente gestione”

Il Tribunale Federale Nazionale ha respinto il ricorso della Reggina contro la penalizzazione e l’inibizione di 45 giorni per il Presidente Luca Gallo a causa delle scadenze Inps e Irpef non rispettate lo scorso 16 febbraio. La difesa, secondo quanto si legge, “sosteneva che il mancato pagamento delle ritenute contestate nei termini previsti (prorogati al termine ultimo del 16 febbraio 2022) era stata determinata da plurimi e documentati impedimenti personali del Presidente Gallo (lutto familiare e successivo grave malore) chiaramente riconducibili alle ipotesi di impossibilità sopravvenuta o della causa di forza maggiore in quanto il Presidente era l’unico soggetto che avrebbe potuto provvedere a detti pagamenti”.

Quelli che per la Reggina erano considerati impedimenti che non hanno permesso al patron romano di ottemperare al pagamento, però, non lo sono per il Tribunale, il quale conferma la pena all’imprenditore amaranto e alla società (3 mesi di inibizione e 2 punti di penalizzazione). I motivi? “V’è comunque – si legge – la prova dell’illecito contestato il quale – a ben vedere – risulta anche ammesso e riconosciuto con dichiarazioni confessorie dagli stessi deferiti. Inoltre la segnalazione della Co.Vi.So.C. del 15.3.2022 contiene in ogni caso elementi più che sufficiente a dimostrare il mancato pagamento delle ritenute in questione e dunque la commissione dell’illecito. Quanto al merito le argomentazioni difensive dei deferiti non possono condividersi; invero pur riconoscendo il verificarsi degli spiacevoli e tristi eventi dedotti dai deferiti, questi non possono ammettersi come fatti determinanti l’impossibilità sopravvenuta della prestazione (i.e. pagamento) in questione”. 

“Le società affiliate – prosegue poi la nota, che in alcuni passaggi bacchetta il club dello Stretto – sono pertanto tenute al corretto adempimento dei pagamenti nei termini previsti (che nel caso in esame erano stati anche più volte rinviati) sicché per tali incombenti – specialmente per una società di capitali iscritta ad un campionato professionistico – si richiede un’adeguata organizzazione ed una prudente gestione e non può pertanto costituire esimente o giustificazione del mancato e/o ritardato pagamento l’improvviso malore negli ultimi giorni di scadenza del rappresentante dell’impresa. Tutto ciò senza contare che nel caso di specie non è stata affatto dimostrata l’impossibilità di delegare (ovvero anche autorizzare successivamente) il pagamento effettuato da altri soggetti, soprattutto in un quadro delicato come quello descritto ed accaduto. Ed invero, come ammesso dagli stessi deferiti, il pagamento in questione, unitamente ad altri, fu discusso dalla Società incolpata pochi giorni prima della scadenza, più precisamente in data 11 febbraio 2022, in quella sede però si autorizzò il pagamento di altre spese, in particolare gli emolumenti dei tesserati e si decise per mancanza di fondi il rinvio al giorno successivo (i.e. 12 febbraio) il reperimento delle risorse necessarie per il pagamento degli oneri in questione”.

Alla luce di questo, si legge ancora nella decisione del Tribunale, il ricorso della Reggina 1914 Srl risulta inammissibile. La domanda della ricorrente tesa all’accertamento del potere della FIGC di rimettere in termini la Società per i pagamenti previsti dall’art. 33 CGS, secondo i termini poi precisati nei CC.UU. nn. 131/A del 21 dicembre 2021 e 154/A del 31 gennaio 2022, non rientra tra le controversie previste dagli artt. 83 e 84 CGS del Tribunale, non trattandosi né di un giudizio di deferimento della Procura federale, né dell’impugnazione di una delibera dell’Assemblea federale o del Consiglio federale. Non può comunque non rilevarsi che in ogni caso, anche a voler ammettere il giudizio proposto, un eventuale accoglimento del ricorso non sarebbe di nessun interesse od utilità per la ricorrente in quanto in atti risulta che alla richiesta di rimessione in termini della ricorrente del 16 febbraio 2022 la Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC abbia comunque risposto con nota del 21 febbraio 2022 confermando nella sostanza la perentorietà dei termini e dunque non accogliendo la richiesta avanzata, ovvero in altri termini adoperando il proprio potere nel senso contrario a quello desiderato dal ricorrente”.

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