La Cassazione smonta i teoremi del processo Gotha: “nessun intervento della ‘ndrangheta nella vittoria di Scopelliti alle Regionali 2010”

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Le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione sul processo “Gotha” evidenziano come le elezioni regionali del 2010 in cui Scopelliti stravinse su Loiero non furono in alcun modo influenzate dalla ‘ndrangheta

Non c’è stato alcun intervento della ‘ndrangheta nelle elezioni regionali del 2010 che determinarono la vittoria di Giuseppe Scopelliti con il 57,8% delle preferenze (pari a 614 mila voti) su Agazio Loiero: lo scrive la Corte di Cassazione nelle motivazioni della sentenza “Gotha” che il 10 marzo scorso ha annullato 9 condanne inflitte dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria. Nato da tre operazioni del 2016 (“Sistema Reggio“, “Fata Morgana” e “Mamma Santissima” su una fantomatica “cupola occulta” che avrebbe soggiogato la città, il processo Gotha si è rivelato, per grandissima parte, un enorme teorema: dopo anni di tormenti giudiziari, a luglio 2021 erano stati definitivamente assolti già in primo grado esattamente il 50% degli imputati (15 su 30), tra cui senatore Antonio Caridi (Pdl), politici, medici e giornalisti, tutti con la formula piena “perché il fatto non sussiste“.

Adesso la Cassazione ha pubblicato le motivazioni sulla posizione dell’avvocato Giorgio De Stefano, processato con il rito abbreviato e condannato in appello a 15 anni e 4 mesi di carcere. Una condanna annullata senza rinvio dalla stessa Cassazione in relazione a tutti i fatti avvenuti fino al 2005: “Essendo il De Stefano stato già condannato – scrivono gli ermellininella motivazione – con la sentenza ‘Olimpia’ per il reato di concorso esterno nell’associazione per delinquere denominata ‘ndrangheta sino al 1991 (e tale condanna implica necessariamente la sua estraneità alla associazione criminale in detto periodo) ed essendo egli stato anche giudicato nel processo ‘Caso Reggio’, per il contributo da lui offerto all’associazione ‘ndrangheta fino al 2005, la sentenza impugnata in questa sede deve, in relazione alla condotta contestata sino a tale anno compreso, essere annullata senza rinvio non potendo procedersi per ostacolo derivante da precedente giudicato“.

Per quanto riguarda, invece, la successiva condotta contestata dalla Procura, è stata annullata la sentenza di condanna nei confronti dell’avvocato De Stefano rinviando alla Corte d’Appello per un nuovo processo. Con la stessa sentenza, la Cassazione ha annullato altre otto condanne inflitte dalla Corte d’Appello di cui una senza rinvio. In merito a una conversazione in cui Giorgio De Stefano e Paolo Romeo parlavano delle elezioni regionali del 2010, la Cassazione scrive che “non si fa alcun accenno all’utilizzo di metodi mafiosi per influire sul voto o ad un intervento della ‘ndrangheta nella competizione elettorale” e “il voler ravvisare in tale conversazione una elaborazione della strategia della ‘ndrangheta unitaria per influire sulla competizione elettorale regionale appare un’evidente forzatura logica“.

La Cassazione bacchetta la Corte d’Appello di Reggio Calabria pure in merito alla cosiddetta associazione segreta. Secondo gli ermellini nella sentenza non si chiarisce “in cosa si sarebbe concretamente sostanziato il contributo arrecato dal De Stefano quale componente della struttura invisibile della ‘ndrangheta unitaria. Per affermare la sussistenza della componente occulta della ‘ndrangheta i giudici di appello si sono basati anche su collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni risalgono ad un periodo anteriore al 2006“.

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