Riforma della Giustizia, prime indiscrezioni sulla bozza: novità sulla pubblicazione delle intercettazioni

Il ddl di riforma della giustizia arriverà domani in Consiglio dei ministri

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La pubblicazione del contenuto (totale o parziale) delle intercettazioni, anche dopo il deposito degli atti, è possibile solo se le conversazioni sono citate dal giudice in una motivazione o dopo un effettivo utilizzo nel dibattimento (esempio, caso di intercettazione citata per una contestazione ad un teste). E’ quanto si legge nella scheda sul ddl di riforma della giustizia che arriverà domani in Consiglio dei ministri, il cui obiettivo è “aumentare la tutela della riservatezza di una terza persona, estranea al processo, che possa essere citata in una conversazione intercettata“.

Per questo “non devono essere riportate le conversazioni e i dati relativi a soggetti non coinvolti dalle indagini, se non considerati rilevanti per il procedimento. Così nella richiesta di misura cautelare del pm e nell’ordinanza del giudice – atti il cui contenuto di frequente viene pubblicato – non devono essere indicati i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia considerato indispensabile per l’esposizione degli elementi rilevanti“.

Il giudice – si legge ancora – deve stralciare le intercettazioni che contengono dati relativi a soggetti diversi dalle parti, laddove non essenziali“. Il ministero evidenzia inoltre come gia’ oggi, il pm deve vigilare che nei brogliacci non siano riportati contenuti su dati personali sensibili, salvo il caso in cui siano rilevanti per le indagini. “Ora con la modifica si aggiunge che il pm deve evitare anche che siano riportati dati ‘relativi a soggetti diversi dalle parti’, oltre ai casi in cui siano considerati rilevanti per le indagini”. “Vanno stralciate anche le conversazioni che riguardano soggetti diversi dalle parti, salvo che non sia intercettazioni rilevanti nel processo”, si legge nella norma. “Gia’ oggi, nella richiesta di misura cautelare e nell’ordinanza cautelare devono essere indicati i soli brani delle intercettazioni rilevanti. Ora si aggiunge che non devono essere indicati i dati personali di terzi, estranei al processo, salvo che sia indispensabile per una compiuta esposizione dei fatti”.

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