Reggina, il Consiglio di Stato teme tensioni: ordinanza per forze dell’ordine e capienza limitata

Il Consiglio di Stato si vuole cautelare, e lo ha fatto attraverso un'ordinanza. Va precisato che non è atto così comune per sedute così importanti, ma è evidente che l'organo tema tensioni. Così alcuni passaggi dell'ordinanza

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Si avvicina martedì 29, giorno dell’udienza al Consiglio di Stato che dovrà decidere anche sul ricorso presentato dalla Reggina dopo la non riammissione decretata dal Tar. In queste settimane, è storia nota, ci si è mobilitati in maniera importante: Comune di Reggio, Città Metropolitana di Reggio e Regione Calabria si costituiranno in giudizio, ad esempio, ma soprattutto sarà forte, massiccia e numerosa la presenza di tifosi amaranto nella capitale. Gli ultrà hanno lanciato l’appello, raccolto da tanti, per essere presenti nel corso dell’udienza.

L’ordinanza

Anche per questo motivo, il Consiglio di Stato si vuole cautelare, e lo ha fatto attraverso un’ordinanza. Va precisato che non è atto così comune per sedute così importanti, ma è evidente che l’organo tema tensioni. Così alcuni passaggi dell’ordinanza:

ACQUISITE informalmente, anche per il tramite delle Forze dell’Ordine, notizie circa una possibile affluenza massiva di pubblico alla discussione delle cause sopraindicate; 
CONSIDERATA la ridotta capienza dell’aula di udienza della Quinta Sezione, che impedisce una partecipazione di pubblico numerosa alla discussione delle suddette controversie;
VISTO che il Presidente del collegio è chiamato a esercitare i poteri di polizia per il mantenimento dell’ordine e del decoro;
RITENUTO pertanto di dover assicurare la tutela dell’ordine pubblico e consentire il regolare svolgimento della trattazione orale dei predetti giudizi;
RITENUTO opportuno, al fine di garantire l’ordinata discussione dei predetti giudizi, limitare l’accesso all’aula d’udienza della Quinta Sezione a un numero di persone non superiore a otto, oltre ai difensori delle parti costituite in giudizio e degli eventuali rispettivi praticanti, anche nell’ipotesi di chiamata congiunta dei suddetti giudizi;
RITENUTO comunque che, ai sensi dell’art. 12, comma 2, delle norme di attuazione al c.p.a., il Presidente del collegio, ove lo ritenga necessario per il regolare svolgimento dell’udienza, può comunque chiedere l’intervento della forza pubblica;

DECRETA

1. Che per le cause NRG 6915/2023, 6916/2023, 6939/2023, 6941/2023 e 6982/2023, fissate all’udienza pubblica del 29 agosto 2023, sia prevista una partecipazione di pubblico non superiore al numero di otto persone, oltre ai difensori delle parti costituite in giudizio e degli eventuali rispettivi praticanti, anche in caso di chiamata congiunta dei suddetti giudizi, fermo restando il potere del Presidente di disporne comunque l’allontanamento laddove ricorrano esigenze di maggior tutela dell’ordine pubblico e di richiedere l’intervento della forza pubblica;

2. Manda alla Segreteria di trasmettere il presente decreto al Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e ai magistrati facenti parte del collegio, nonché di provvedere sia al suo deposito nei fascicoli informatici di ciascun ricorso sia alla sua rituale pubblicazione nelle forme dovute sul sito dell’Amministrazione”.

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