Reggina, accolto ricorso Fenice: 3-0 a tavolino. Ottimo balzo in classifica, ma il Sant’Agata fa appello

Reggina, Fenice Amaranto-Sant'Agata 3-0 a tavolino: accolto il ricorso e nuova classifica, ma il club messinese preannuncia appello

StrettoWeb

La Lega Nazionale Dilettanti si è finalmente pronunciata sul ricorso della Fenice Amaranto relativo al match con il Città di Sant’Agata. La decisione è senza sorprese, così come ci si aspettava: 3-0 a tavolino per la squadra di Trocini per l’irregolarità commessa dai messinesi, che per qualche minuto della ripresa hanno giocato con un under in meno rispetto all’utilizzo minimo previsto dal regolamento. Sorprende piuttosto l’atteggiamento del Sant’Agata che, dopo l’ammissione di colpa successiva al ricorso, sembrava aver preso atto di un risultato già deciso. E invece la società ha deciso di presentare appello contro il ricorso.

“La LND – si legge nella nota del club – ha ufficializzato stamani l’accoglimento del ricorso della società “La Fenice Amaranto” in relazione alla gara vinta sul campo al “Granillo” lo scorso 22 ottobre dal Città di Sant’Agata per 2 a 1. Il giudice sportivo ha quindi decretato la vittoria a tavolino per 3 a 0 dei padroni di casa. La società reggina, a seguito della sostituzione effettuata dai bianco azzurri al 17° del secondo tempo, contestava la violazione dell’obbligo del numero minimo di quattro calciatori under da schierare in campo. Il direttore generale del Città di Sant’Agata, Gianluca Amata, preso atto del comunicato ufficiale, ha quindi preannunciato la presentazione del relativo appello avverso la decisone del giudice sportivo”.

Classifica Serie D girone I

Intanto la Fenice Amaranto si gode la nuova classifica e il balzo importante, al quinto posto, insieme proprio a Sant’Agata, Akragas e Real Casalnuovo, a 3 punti dal Licata quarto.

  1. Trapani 31
  2. Vibonese 30
  3. Siracusa 28
  4. Licata 21
  5. Sant’Agata 18
  6. Akragas 18
  7. Real Casalnuovo 18
  8. Fenice Amaranto 18
  9. Igea Virtus 14
  10. Canicattì 14
  11. Acireale 14
  12. Ragusa 14
  13. Sancataldese 12
  14. Locri 8
  15. Portici 6
  16. San Luca 5
  17. Gioiese 4
  18. Castrovillari 3
  19. Lamezia Terme 0

La Fenice Amaranto-Città di Sant’Agata 3-0 a tavolino: la nota del Giudice Sportivo

Di seguito la nota integrale.

“Il Giudice Sportivo:

  • letto il ricorso, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, A.S.D. LA FENICE AMARANTO REGGIO CALABRIA, con il quale si chiede sia inflitta alla A.C.D CITTA’ DI S. AGATA la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del C.G.S., per avere detta società violato, a seguito delle sostituzioni di alcuni calciatori della propria squadra effettuate nel corso del secondo tempo, la norma sull’impiego dei calciatori “giovani”;
  • letta la memoria difensiva fatta pervenire dalla A.C.D CITTA’ DI S. AGATA con cui si contesta l’esiguo minutaggio in cui la regola sarebbe stata violata e la mancanza di proporzionalità della sanzione;
  • rilevato che la A.C.D CITTA’ DI S. AGATA è scesa in campo, così come previsto dal C.U. n. 1, lettera c) del Dipartimento Interregionale, pubblicato il 1 luglio 2023 per la stagione sportiva 2023/2024 con 4 calciatori di cui uno nato dal 1º gennaio 2003 (Federico Aquino, n. 11), uno nato dal 1º gennaio 2005 (Fedele Iovino, n. 1) e due nati dal1º gennaio 2004 (Paolo Capitano, n. 32 e Giulio Carrozzo n. 44), ma nel corso del secondo tempo la A.C.D CITTA’ DI S. AGATA procedeva alla sostituzione di tre calciatori e più precisamente: al 12′ del secondo tempo, il n. 32 Capitano Paolo (classe 2004) con il n. 25 Nunzi Elia (classe 2004) ed il n. 13 Saverino Francesco Paolo(classe 2001) con il n. 2 Cavalli Giacomo (classe 2002) al 17’ del secondo tempo, il n. 11 Aquino Federico (classe 2003) con il n. 21 Lo Grande Christian (classe 2004) e il n. 44 Carozzo Giulio (classe 2004) con il n. 7 Di Domenicantonio Simone (classe 1997);
  • rilevato che la sostituzione effettuata al 17° del secondo tempo determinava la violazione dell’obbligo di impiegare, per l’intera durata della gara, almeno quattro calciatori under, così come previsto dal C.U. n. 1, lettera c) del Comitato Interregionale.

P.Q.M.

Delibera:

  1. di accogliere il reclamo;
  2. di infliggere alla A.C.D CITTA’ DI S. AGATA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
  3. di non addebitare la tassa di reclamo”.
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