La Cassazione riconosce il diritto alla riassunzione di un lavoratore reggino nella successione degli appalti pubblici

La riassunzione a carico della gestione subentrante era stata negata al lavoratore in quanto era stato ritenuto non in possesso dei prescritti requisiti

StrettoWeb

La decisione degli “Ermellini” arriva ad esito di una vicenda estenuante per un lavoratore reggino che, a seguito di subentro, da parte di una nuova impresa, nell’assegnazione di un appalto pubblico per la gestione di una mensa, non veniva riassunto in continuità dalla stessa.

Nonostante la causa avviata nel lontano 2015 avesse dapprima ricevuto un negativo giudizio cautelare cui avevano fatto seguito due pronunce di rigetto dal Tribunale di prime cure prima e della Corte di Appello reggina dopo, i difensori del lavoratore, l’Avv. Giuseppe Pizzi e l’Avv. Carmelo Scopelliti, non si sono arresi ed hanno proposto ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione, affinché venisse riconosciuto il diritto del proprio assistito alla riassunzione in servizio da parte della società che all’epoca subentrò nella gestione della mensa presso cui aveva sempre prestato servizio il ricorrente.

La riassunzione a carico della gestione subentrante era stata negata al lavoratore in quanto era stato ritenuto non in possesso dei prescritti requisiti (iscrizione da almeno tre mesi sui libri paga-matricola della gestione uscente) alla data dell’ipotetico subentro nella gestione della mensa, poi di fatto posticipato per ritardi nella gestione della gara d’appalto.

Invero, alla data di effettivo subentro della nuova società nella gestione dell’appalto, lo sfortunato lavoratore era pienamente in possesso del prescritto requisito di anzianità, ma nessuno dei giudici del merito aveva inteso interpretare la norma nella sua essenziale semplicità.

A ristabilire la corretta linea nomofilattica è intervenuta la Suprema Corte che, sulla scorta delle argomentazioni difensive, ha sancito il principio di diritto (caso guida anche per future fattispecie), interpretando la norma secondo cui la gestione subentrante assumerà tutto il personale addetto, in quanto regolarmente iscritto da almeno tre mesi nel senso per cui il requisito dell’iscrizione da almeno tre mesi sui libri paga-matricola della gestione uscente va verificato mediante il calcolo a ritroso a decorrere dall’effettivo e concreto subentro della nuova impresa nell’attività oggetto dell’appalto.

Anche se a distanza di quasi un decennio, infatti ora toccherà ai difensori riportare la vertenza innanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria, che dovrà nuovamente giudicare nel merito, attenendosi al principio di diritto fornito, finalmente il lavoratore reggino potrà vedere riconosciute le proprie ragioni.

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