Reggio Calabria: caos all’Università per Stranieri. L’associazione “Dante Alighieri”: “il Tribunale ci dà ragione”

Reggio Calabria: caos all'Università per Stranieri. L'associazione "Dante Alighieri": "il Tribunale ci dà ragione. De Medici e Scarfone dichiarati decaduti illegittimamente"

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Proseguono i botta e risposta per quanto riguarda l’annosa vicenda dell’Università per Stranieri di Reggio Calabria. “Portiamo all’attenzione dell’opinione pubblica la recente pronuncia dell’autorità giudiziaria, la quarta in ordine, che si esprime favorevolmente nei confronti dei soci De Medici e Scarfone, dichiarati decaduti illegittimamente dal Consiglio di Amministrazione dell’Università per Stranieri“, è quanto scrive in una nota l’associazione “Dante Alighieri”. “Al di là della convinzione di aver sempre operato, dal 1984 a oggi, nell’interesse esclusivo dell’Ateneo, desta forte preoccupazione la disinvoltura con cui si continua a reiterare atti, giudicati illegittimi da quattro diversi organi giudicanti, che giorno dopo giorno mettono a rischio la stessa sopravvivenza dell’Ateneo”, rimarca la nota.

L’associazione Dante Alighieri rende noto i punti salienti dell’ordinanza:

1)Con ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. l’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria proponeva reclamo avverso l’ordinanza n. 6574/2024 emessa a definizione del procedimento n.r.g. 245/2024 con cui il Tribunale, in accoglimento del ricorso ex art 700 c.p.c. proposto dagli odierni reclamati, dichiarava l’invalidità della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione di cui al verbale n. 8 del 21.11.2023 con cui veniva dichiarata la decadenza dalla qualità di componenti del C.d.A. di Ruggero De Medici e Beniamino Scarfone ai sensi dell’art. 33, comma II, dello Statuto, ossia per essere risultati assenti non giustificati a tre riunioni consecutive. In particolare, l’Ateneo deduceva in via preliminare: i) sopravvenuta carenza di interesse al ricorso stante l’avvenuto annullamento, con sentenza del TAR del 25.03.2024, del provvedimento originariamente impugnato con il ricorso cautelare; ii) difetto di giurisdizione del G.O. Nel merito, rilevava l’erroneità dell’ordinanza impugnata nella parte in cui riteneva che le assenze dei reclamati De Medici e Scarfone alle riunioni del C.d.A. del 26.10.2023 – 13.11.2023- 16.11.2023 fossero sorrette da una motivata giustificazione costituita dall’espresso dissenso in ordine al funzionamento dell’organo consiliare; rappresentava, infine, anche alla luce dei provvedimenti sopravvenuti, l’insussistenza del periculum in mora e, quindi, l’assenza dei presupposti dell’azione cautelare esercitata”.

2) “In definitiva, l’atto di decadenza dal C.d.A. di un suo consigliere, in quanto non implicante lo svolgimento di alcuna funzione pubblica e dipendente da scelte e regole di mero diritto privato positivizzate nello statuto – fonte dell’autonomia negoziale- non potrà che essere sindacata dal Giudice ordinario. Al riguardo priva di alcun rilievo è la giurisprudenza invocata da parte reclamante in quanto relativa a fattispecie nelle quali, diversamente dalla vicenda in esame, si controverte del rapporto di lavoro con l’ente universitario. Si osserva, inoltre, che la sussistenza dalla giurisdizione del G.O. discende, altresì, dall’ulteriore considerazione che, ad avviso di questo Collegio, nessun poter valutativo può essere riconosciuto al C.d.A. sulla fondatezza, nel merito, delle ragioni addotte dai consiglieri ai sensi e per gli effetti dell’art 33, comma II, Statuto UNIDA in caso di assenza alle sedute. Ed invero, una tale potestà discrezionale non è in alcun modo contemplata dal predetto art. 33 – il quale non descrive alcun procedimento di verifica delle ragioni dell’assenza – né da altra norma statutaria o del Regolamento Generale d’Ateneo. La sussistenza di una discrezionalità valutativa del C.d.A. postula la necessità di un’apposita regolamentazione in ordine alle sue concrete modalità di esercizio, ai limiti di un siffatto sindacato nonché alla relativa procedura deliberativa da parte del C.d.A. affinché la relativa decisione possa essere assunta nel rispetto del diritto di difesa e nel contraddittorio con il consigliere assente. Di tali aspetti non vi è traccia alcuna nello Statuto né nel Regolamento Generale d’Ateneo”.

3) “Sul punto si condividono – sulla scorta di una interpretazione letterale della contestata norma statutaria e in assenza di criteri di interpretazione di tipo “soggettivo” non rinvenibili nella normativa dell’Ateneo – le considerazioni svolte dal Giudice dell’ordinanza reclamata in ordine alla configurazione in capo al consigliere assente del solo onere di esporre le ragioni dell’assenza, al fine di evitare la decadenza, senza alcun possibile sindacato sulle motivazioni dal medesimo addotte. Escluso, pertanto, un potere valutativo in capo al C.d.A. – dovendosi tale organo limitare ad accertare che il consigliere abbia motivato la sua assenza senza poter sindacare sulla meritevolezza delle ragioni – la situazione giuridica soggettiva azionata dai reclamati è quella di diritto soggettivo con conseguente giurisdizione del G.O”.

4) “Resta, infine, da esaminare la ritualità della convocazione e partecipazione alla seduta del 22 agosto 2024 dei due rappresentanti del Corpo docente (membri con diritto di voto) rispetto alla cui nomina i reclamati rilevano la mancanza del decreto rettorale e che la stessa è avvenuta da parte di un consiglio Accademico privo del Rettore (quindi illegittimamente costituito). Le censure sono fondate. In forza dell’art. 9 lett. c) dello Statuto i due consiglieri provenienti dal corpo docente devono essere nominati dal Rettore. Ed ancora, l’art. 13, comma VI, prevede che i componenti del Consiglio Accademico sono nominati con decreto dal Rettore. Orbene, nel caso di specie è accaduto che con la delibera adottata 21 agosto 2024 – il giorno prima di quella della ratifica del decreto presidenziale – il Consiglio Accademico ha nominato i componenti rappresentanti i docenti in seno al C.d.A. e ciò in violazione dei sopra richiamati articoli dello Statuto in forza dei quali una tale nomina spetta al Rettore”.

“Al riguardo non convince la difesa dell’Ateno reclamante in forza della quale la nomina dei due rappresentanti il corpo docente sarebbe avvenuta in forza di quanto previsto dall’art. 31, comma IV, dello Statuto. Anzitutto, tale norma è collocata tra le disposizioni transitorie e, dunque, applicabile nelle more dell’approvazione dei regolamenti relativi al funzionamento dei singoli organi dell’Ateneo. Ora, deve ragionevolmente ritenersi che tali regolamenti siano stati medio tempore approvati tenuto conto che lo Statuto è del 17 ottobre 2007 e in mancanza della prova contraria fornita dall’Ateneo reclamante. Ne consegue che tale disposizione non può essere utilmente invocata in quanto non più applicabile. In ogni caso, anche a voler ritenere applicabile la disposizione transitoria dello Statuto, deve comunque evidenziarsi che la contestata nomina dei due consigliere proviene da un organo d’Ateneo, per l’appunto, il Consiglio Accademico, irregolarmente costituito. In forza dell’art. 12, comma IV, dello Statuto, il Consiglio Accademico di UNIDA deve essere presieduto dal Rettore. Diversamente, tale carica risulta vacante e in suo luogo il C.d.A. ha, con voto unanime espresso durante seduta del 27.3.2024, nominato Presidente la Prof.ssa Maria Silvia Rati. Tuttavia, una tale nomina da parte del C.d.A. non è in alcun modo prevista dallo Statuto della UNIDA. Le irregolarità sopra riscontrate minano, senz’altro, la validità della delibera del C.d.A. di ratifica del decreto presidenziale in quanto trattasi di decisione approvata con il voto di due consiglieri non regolarmente nominati e facenti parte di un organo collegiale (Consiglio Accademico) irregolarmente costituito stante la vacanza del Rettore e l’illegittima nomina del Presidente Maria Silvia Rati”.

5) “Per tutto quanto sinora esposto, deve dichiararsi l’invalidità della delibera del 22 Agosto 2024 con cui il C.d.A. ha ratificato il decreto presidenziale n. 45 del 22 luglio 2024 con conseguente difetto di rappresentanza processuale dell’odierna reclamante stante l’invalidità della procura. Per completezza, si precisa che nella vicenda in esame il vizio appena rilevato non è suscettibile di essere sanato attraverso il meccanismo di assegnazione del termine di cui all’art. 182 c.p.c.”

6) “Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
dichiara, per le causali di cui in motivazione, l’inammissibilità del reclamo;
assorbita ogni altra questione; condanna l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, in personale del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dei reclamati Ruggero De Medici e Beniamino Scarfone, del pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.115,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13. Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 2024″.

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