Reggio, la lettera aperta: “disparità di trattamento nel reclutamento del personale scolastico”

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cococo scuolaIn una lettera i Co.Co.Co. Scuola D.M. 66/2001 denunciano una grave situazione di disparità di trattamento, in particolar modo per l’esclusione dal sistema di reclutamento del personale scolastico.
Ecco quanto si legge nella missiva integrale a firma dell’Istituto T.Gullì di Reggio Calabria: Lettera aperta al Direttore scuola reggio

Egregio direttore,

i Co. Co. Co. Scuola D.M. 66/2001, che da più di un decennio svolgono funzioni di assistente amministrativo nella scuola, esplicitano la loro indignazione e denunciano la palese ingiustizia che vivono quotidianamente a causa di atti amministrativi che determinano azioni volte a generare palesi e gravi situazioni di disparità di trattamento. Abbiamo anche chiesto l’autorevole intervento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ed ancora per sensibilizzare il Governo ed il Parlamento a porre fine a questa situazione abbiamo inviato a questi organi una lettera nella quale oltre a denunciare l’ingiustizia in atto e la disparità di trattamento tra lavoratori del comparto scuola con stessa funzione e mansione, abbiamo anche allegato una proposta emendativa che: a) non genera conflitto fra lavoratori in quanto la loro partecipazione concorsuale sarebbe finalizzata ai soli fini della immissione in ruolo e quindi non intaccherebbe gli incarichi annuali svolti attualmente da altri lavoratori del comparto scuola per cui i CO.CO.CO. scuola, in attesa della loro immissione in ruolo, a secondo della posizione in graduatoria, continuano nella forma contrattuale in atto fino ad esaurimento del bacino; b) tutela il lavoro in atto; c) consente la progressiva e graduale immissione in ruolo in funzione del giusto diritto fra lavoratori, secondo le effettive necessità dell’amministrazione; d) non comporta spesa aggiuntiva nel bilancio dello Stato, ma determina una progressiva economia di bilancio crescente; e) elimina la disparità di trattamento in atto.
Con la presente missiva denunciamo la perpetrata esclusione dal sistema di reclutamento del personale scolastico secondo le procedure previste dal T.U. 297/94. A tal fine evidenziamo che il MIUR, con appositi atti posti in essere, riconosce, ai lavoratori della scuola iscritti negli elenchi prioritari, il servizio svolto in attività progettuali delle regioni anche con contratto atipico e/o contratto di prestazione d’opera in regime di convenzione tra MIUR e regioni. Vedi nota prot. n. AOODGPER del 17/12/2009, nota prot. n. AOODGPER 1603 del 24/2/2011, nota prot. n. AOODGPER 1734 del 27/2/2014, Allegato A D.M. 716-2014 Tabelle di valutazione titoli, D.M. 21/7/2007 nota al punto 19.
Inoltre per una giusta parità di trattamento il MIUR amplia tale riconoscimento di servizio anche a coloro che accedono alle graduatorie di circolo e/o d’Istituto “… allo scopo di assicurare parità di trattamento e ai fini del computo del biennio di servizio richiesto riconosce il servizio prestato in attività progettuali, in regime di convenzione con le regioni, quale idoneo servizio per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 D.L.vo 297/94”. Di contro PER UNA SPECIFICA E VOLUTA DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, sempre nella stessa nota (1063) determina l’esclusione dei Co.Co.Co. Scuola D.M. 66/01 dalla procedura concorsuale.
Infatti l’artefizio strutturato nella nota AOODGPER 1603 del 24/2/2011 determina di fatto l’esclusione dei Co.Co.Co. D.M. 66/01 statuendo che: “I contratti di prestazione d’opera, stipulati da personale cui viene affidato lo svolgimento di attività, sono posti in essere in virtù di convenzioni e sotto forma di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, per cui viene meno un rapporto di lavoro caratterizzato come dipendente ma soltanto un obbligo fra le parti…” Per quanto esposto risulta chiaro ed evidente che il servizio prestato con contratto d’opera non può essere inteso come servizio prestato in qualità di personale ATA nelle istituzioni scolastiche statali ne altro servizio comunque prestato e quindi esso non va valutato…”.

Premesso che il contratto di cui al D.M. 66/01 non è soggetto ad un regime di convenzione, in quanto il rapporto di collaborazione è diretto, parasubordinato nei fatti e nel diritto, per cui l’immaginario rapporto convenzionale è l’espediente giuridico (discutibile) per camuffare, giustificare e motivare l’esclusione dalla procedura concorsuale. Infatti mentre un rapporto convenzionale presuppone in genere l’esistenza di un soggetto terzo al quale viene concesso un appalto o una convenzione per la gestione di un servizio, nella fattispecie ipotizzando l’espediente convenzionale il soggetto terzo non sarebbe altro che il lavoratore stesso per cui non c’è un appalto, non c’è una convenzione così come non c’è un progetto da espletare ma lo svolgimento continuativo di una prestazione di lavoro tipica del lavoratore subordinato alla pari dei lavoratori del comparto scuola di ruolo e non di ruolo.
Si evidenzia altresì che, qualora il rapporto di lavoro fosse stato strutturato da un’azione progettuale in regime di convenzione con o senza soggetto terzo, ma non lo è, il servizio per quanto sopra esposto, per una giusta parità di trattamento, dovrebbe essere riconosciuto così come avviene per altri lavoratori della scuola che hanno espletato il loro servizio con contratto atipico a progetto e/o di collaborazione in attività progettuali poste in essere dalle regioni in regime di convenzione con il MIUR.
Inoltre:
Considerato che questo servizio, per parità di trattamento, viene esteso anche a chi accede alle graduatorie di circolo e/o d’istituto ed anche a coloro che non hanno svolto il servizio nei progetti regionali in convezione con il MIUR in quanto non consapevoli che sarebbe stato loro riconosciuto;
Considerato che l’allegato D.M. 716-2014 dispone che: “il servizio prestato come modello vivente viene valutato anche se prestato con contratti atipici, non da lavoro dipendente”.
Considerato altresì che il D.M. 21/7/2007 nota al punto 19 riconosce ai docenti il servizio svolto con contratto atipico nelle scuole non statali ai fini dell’accesso al sistema delle graduatorie.
Si conviene che il sistema di reclutamento dell’amministrazione scolastica già di per sé dispone l’accesso alle graduatorie permanenti, quindi ai ruoli, tenendo conto anche della tipologia contrattuale atipica riconoscendone esplicitamente il servizio prestato ed anche quello non prestato giustificato da una non conoscenza che quello specifico servizio sarebbe stato valutato. Si conviene altresì che l’artificioso espediente strutturato nelle disposizioni del MIUR non è altro che una specifica volontà burocratica (frutto di accordi) volta a sbarrare la via d’accesso ai ruoli ai Co.Co.Co. Scuola D.M. 66/01 generando una vergognosa disparità di trattamento nei confronti di chi svolge la propria prestazione lavorativa nella scuola statale con funzione e mansione ATA e con contingente di posti in organico accantonato come da D.P.R. 119 del 2009 art 4 c. 5. alla pari di altri lavoratori del comparto scuola, disattendendo anche quanto statuito al comma 401 della legge 228 del 29/12/2012.
Per le motivazioni sopra esposte emerge l’indignazione che il lavoratore Co.Co.Co. Scuola D.M. 66/01 con la presente intende esprimere.

F.to Il Presidente del Comitato
Leonardo Del Giudice

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