Processo Fallara, dalla Corte dei Conti pugliese una sentenza chiara: “il Sindaco non ha responsabilità”

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corte dei contiAlla luce della sentenza n. 1014 del 26 giugno 2013 della Corte dei Conti sez. Puglia ci potrebbero essere nuovi risvolti nel Processo Fallara, quello che vede tra gli imputati anche i tre revisori dei conti del Comune di Reggio e l’ex sindaco, Giuseppe Scopelliti. La pronuncia dei giudici contabili pugliesi potrebbe rappresentare, infatti, una vera e propria svolta per il processo che si sta svolgendo nel Tribunale reggino e che coinvolge l’attuale governatore della Regione; le difese, infatti, potrebbero portare a conoscenza di questa sentenza la pubblica accusa e il collegio presieduto da Olga Tarzia, che di fatto sancisce la sola responsabilità del dirigente ad interim prosciogliendo il titolare dell’organo politico.

I giudici pugliesi hanno condannato il dirigente di un ente locale al risarcimento del danno patrimoniale per le somme personalmente percepite quali compensi aggiuntivi a fronte dello svolgimento di incarico dirigenziale ad interim. Le motivazioni della sentenza, in primis, richiamano il principio dell’onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici e, in particolare, del personale avente qualifica dirigenziale.

Ed è bene evidenziare che le singole amministrazioni non possono in alcun modo determinare autonomamente nuove voci retributive al di là di quelle previste dalla contrattazione collettiva, a ciò ostando il nitido disposto dell’art. 2 comma 3 T.U. n. 165/01, che devolve esclusivamente a quest’ultima la fissazione delle regole relative al trattamento economico”; ancora i giudici pugliesi così si sono espressi: “… nell’ipotesi di affidamento ad interim di funzioni dirigenziali diverse da quelle di titolarità, è da escludersi la possibilità per il dirigente di usufruire di una maggiorazione della retribuzione di posizione già goduta, ovvero – e a fortiori – di una seconda indennità, laddove a remunerare siffatti incarichi aggiuntivi soccorre l’art. 27 comma 9 CCNL cit., secondo cui ‘… le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno …“.

Quello che è più d’interesse per la cronaca reggina e, dunque, per il Processo Fallara riguarda la decisione dei giudici della Corte dei Conti pugliese in merito alla responsabilità dell’organo politico, il Sindaco. Al riguardo, si è ritenuto che per il sindaco interessato alla fattispecie concreta su cui la Corte dei Conti si è pronunciata, sussisterebbe la c.d. “scriminante politica”: “.. la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede abbiano approvato atti di gestione ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione“. vetrina_parifica_300_1.jpg_1689947702

Si è voluto, cioè, ribadire che l’istituto della responsabilità amministrativa attiene strettamente al campo della vera e propria attività (amministrativa) di gestione e di conseguimento dei risultati, e non anche alla attività intrinsecamente politica, per la quale deve sussistere un altro tipo di responsabilità (politica)“.

Riportiamo questa recente sentenza della Corte dei Conti a titolo meramente informativo; in Italia, infatti, non vige il “precedente” e soprattutto questa sentenza, che è stata pronunciata da un organo di giustizia contabile quale la sezione pugliese della Corte di Conti, non scagiona né condanna nessuno qui a Reggio, trattandosi invece di processo penale.

E’ tuttavia una sentenza importante per il mondo del diritto, che vista l’attualità degli argomenti è assolutamente doveroso riportare.

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